Art. 5.
(Riordino del Magistrato alle acque di Venezia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino del Magistrato alle acque di Venezia, istituito con la legge 5 maggio 1907, n. 257,

 

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e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformazione del Magistrato delle acque di Venezia in amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria e sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Comitato;

          b) attribuzione al Magistrato delle acque di Venezia in via esclusiva di tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato, non attribuite ai sensi della legislazione vigente, e della funzione di organo tecnico di assistenza all'ufficio di piano di cui all'articolo 4, comma 4.